• giovedì , 25 aprile 2024

Scia, Segnalazione di inizio attività, info generiche.

I certificati e le visure sono quei documenti inerenti l’attività che attestano il regolare esercizio e la regolare esistenza ed operatività dell’attività stessa.
I certificati sono documenti con valore legale di una durata pari a 6 mesi dalla loro emissione da parte dell’ente di competenza.
I certificati riportano i dati contenuti nel registro d’impresa e possono essere di vario tipo: Il certificato ordinario riporta i dati salienti dell’impresa (nome, codice fiscale o partita iva, sede legale ed operativa, data di costituzione, tipo di attività, dati anagrafici di chi ne fa parte con le relative cariche costituzionali).
Il certificato di deposito è quello che attesta che son state presentate domande o richieste presso il registro delle imprese.
Il certificato con scelta è quel documento che permette di omettere nella stampa le informazioni non essenziali relative all’attivita, può essere quindi richiesto un certificato ordinario con scelta che avrà quindi costi di rilascio inferiori.
Il certificato relativo ai poteri personali indica dettagliatamente i potere conferiti agli amministratori, ai rappresentanti legali, ai consiglieri, ai procuratori generali, ai procuratori speciali e a tutti coloro ai quali l’impresa ha stabilito di conferire incarichi e potere prestabiliti o particolari.
Il certificato storico è il documento che oltre a riportare tutti i dati del certificato ordinario aggiunge tutti gli eventi denunciati dall’impresa dal giorno della sua costituzione alla data della richiesta, comprese le variazioni degli assetti costituzionali, delle quote d’impresa, i cambi di sede legale o di sede operativa. Questo è il certificato più completo, una sorta di radiografia accurata dell’attività commerciale o economica.
Il certificato relativo alle cause di lavoro è infine quel documento con richieste specifiche regolamentato dalla L.319 del 2/4/1958 che serve a portare avanti appunto le cause di lavoro secondo il diritto civile.
I certificati possono essere richiesti via internet sul sito del registro delle imprese ( http://www.registroimprese.it/ ) o presso lo sportello di certificazione e bollatura della sede della camera di commercio di appartenenza.
Si possono richiedere personalmente o tramite professionista di fiducia.
La tempistica del rilascio dei certificati è immediata sia tramite via telematica che di presenza presso gli sportelli preposti.
I costi dei certificati sono variabili in base alla tipologia del documento richiesto e all’ente di emissione dello stesso ad esempio una scia ha dei costi e tempistiche brevi.
Per certificati speciali come quello antimafia, occorre recarsi presso gli organi di competenza.
In particolare per i certificati antimafia, dal 2013 occorre recarsi presso le prefetture, non sono più documenti rilasciati dalla camera di commercio ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 159/2011 che stabilisce quanto segue:
“pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società’ o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche”

Pratiche
Le imprese sono tenute ad iscriversi al Registo delle Imprese per potere condividere ed attingere a tutti i dati relativi alle stesse.
Le pratiche sono la raccolta di documenti legati ad un argomento che possono essere richieste presso il registro delle imprese.
Il fascicolo d’impresa è la pratica completa inerente le singole imprese contenente tutta la documentazione relativa alla stessa.
Un esempio di pratica è la visura camerale che indica: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali dell’attività.
Un’altra pratica può essere l’estratto conto presso la camera di commercio.
Importante e fondamentale per ogni impresa è attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC) che permette di comunicare con le pubbliche amministrazioni e gli enti in forma ufficiale, scambiare posta e documentazione con valore legale pari.
La ricevuta della posta elettronica certificata ha pari valore del tagliando della ricevuta di ritorno della raccomandata a mezzo ufficio postale.
La PEC è altresì chiamata “pratica semplice” è obbligatoria per ogni attività imprenditoriale sia essa individuale o collettiva ed ha costi variabili in base alla scelta del gestore che offre il servizio.
Esiste un elenco dei gestori abilitati e riconosciuti per legge consultabile presso il sito dell’agenzia delle Entrate ( link all’elenco dei gestori pubblici delle PEC: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori ).
Una volta ottenuta la PEC è fondamentale registrarla presso il sito del registro delle imprese.
Le poste italiane non forniscono più servizio relativo alla PEC, pertanto chi aveva una casella registrata dovrà procurarsene una nuova presso nuovo gestore riconosciuto.
Esiste uno sportello di pratiche online chiamato “ComUnica” sul sito del registro delle imprese, tale servizio riconosce la firma digitale.

Camera di commercio
La camera di commercio è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali” (articolo 1 legge 580/93).
La camera di commercio è pertanto un ente pubblico ma di carattere autonomo a livello finanziario ed amministrativo.
Può emanare atti amministrativi che a livello locale (di solito è legata alla provincia) hanno la stessa validità di quelli emessi dallo Stato.
La camera di commercio ha un suo statuto e non è un ente con finalità di lucro, le attività economiche sono marginali ed è attiva nel supportare e sostenere le imprese e l’economia locale.

Scia
La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ovvero la dichiarazione autocertificata da parte dell’imprenditore che permette di iniziare o cessare un’attività artigianale, commerciale o industriale senza dovere attendere i controlli e soprattutto ha validità immediata.
Tale certificazione è regolamentata dall’art.19 della legge 241/90.
Esiste un modello preposto che va compilato in ogni sua parte e presentato corredato da autocerficazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi (es: conformità urbanistica, ambientale…) e quando necessario le planimetrie, il tutto al fine di descrivere al meglio l’attività che si intende avviare.
Più semplice ovviamente in caso di chiusura dell’attività stessa, basterà presentare la documentazione già in possesso dell’imprenditore insieme alla dichiarazione d’intento di chiusura.
Tramite questa certificazione è possibile anche apportare modifiche alla propria attività.
Le pubbliche amministrazioni di riferimento hanno 60 giorni per verificare la veridicità dei contenuti ed accettare o richiedere modifiche della SCIA.
Quando va presentata?
Quando l’assetto dell’attività è già delineato e pronto ad operare (locali, assetto societario stabilito, disponibilità di attrezzature per essere operativi).
Quando non è necessario presentare la SCIA?
Piccoli laboratori artigianali fino a 3 addetti che non producono emissioni in atmosfera o rifiuti speciali e che non abbiano scarichi idrici o rumorosità d’importante impatto ambientale.
Come presentare la SCIA?
La SCIA è presentabile esclusivamente in via telematica e si può ricorrere all’intermediazione della propria associazione di categoria o tramite un professionista.
Occorre comunque iscriversi al portale del governo tramite il quale ci si può tenere aggiornati sull’iter e sugli esiti della propria pratica.
Link al sito ufficiale: www.impresainungiorno.gov.it

Marchi d’impresa
Il marchio d’impresa è un segno distintivo dei prodotti o dei servizi realizzati appunto dall’impresa che rende tali riconoscibili.
I marchi d’impresa sono regolamentati dall’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) che ne definisce i termini e le condizioni.
I marchi d’impresa possono essere di due tipi: individuali o collettivi.
Marchio d’impresa individuale: appartiene a una singola impresa o persona fisica;
Marchio d’impresa collettivo: appartiene generalmente ad associazioni, consorzi o cooperative e serve a rispettare l’impegno fra le stesse. Può indicare la provenienza geografica per esempio.
I marchi d’impresa collettivi possono essere respinti nel caso in cui creano situazioni di privilegio o pregiudizio verso terzi.
Il marchio d’impresa può essere suddiviso in base al suo stile grafico in:
marchio denominativo: costituito solo da parole;
marchio figurativo: costituito da disegni con riproduzioni di oggetti reali o di fantasia;
marchio misto o complesso: costituito da un mix di parole e disegni.

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